IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
 
    ha pronunciato la  presente  ordinanza  sul  ricorso  in  appello
iscritto al numero di registro generale 3750 del 2017, proposto da: 
        Ascomfidi  Nord-ovest  soc.  coop.  (gia'  Confidi  Commercio
turismo  e  servizi  Valle  d'Aosta  soc.  coop.),  in  persona   del
vice-presidente legale rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto  presso
lo studio Grez e Associati s.r.l., in Roma, corso  Vittorio  Emanuele
II, n. 18; 
    Contro regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del  presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato  Francesco  Saverio
Marini, con domicilio eletto presso il suo studio, in  Roma,  via  di
Villa Sacchetti, n. 9; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  tribunale  amministrativo
regionale Valle D'Aosta, n. 15/2017, resa tra le parti, concernente i
provvedimenti con  cui  la  regione  Valle  d'Aosta  ha  ingiunto  ad
Ascomfidi Nord-ovest la restituzione del contributo regionale per  la
costituzione del fondo rischi per l'accesso al  credito  agevolato  a
favore delle piccole e medie imprese aventi sede nella regione. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  di  regione  autonoma
Valle D'Aosta; 
    Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  15  febbraio  2018  il
consigliere Fabio Franconiero e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati
Carnelli e Marini; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Il consorzio di garanzia collettiva dei fidi Ascomfidi Nord-ovest
soc. coop., gia' Confidi Commercio turismo e  servizi  Valle  d'Aosta
soc. coop. impugna nel presente giudizio i provvedimenti con  cui  la
regione Valle d'Aosta ha: 
        I) dapprima ingiunto la restituzione del contributo regionale
complessivamente erogato per la  costituzione  del  fondo  rischi  ex
legge  regionale  n  23  gennaio  2009,  n.   1   (Misure   regionali
straordinarie ed urgenti in finzione anti-crisi per il sostegno  alle
famiglie e alle imprese), per favorire l'accesso al credito agevolato
delle piccole e medie imprese  aventi  sede  nella  regione,  per  un
ammontare di € 5.752.846; 
        II) quindi, negato la concessione di ulteriori contributi per
il medesimo titolo; 
        tanto la richiesta di restituzione dei contributo, quanto  il
diniego di ulteriori apporti di risorse si fondano sulla perdita  del
fondamento causale della  contribuzione  regionale  al  consorzio  di
garanzia collettiva, consistente nel favorire lo  sviluppo  economico
delle  imprese  e  dei  professionisti   «operanti   sul   territorio
regionale» (art. 1 della legge regionale 1°  agosto  2011,  n.  21  -
Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e  dei
liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia  collettiva  dei
Fidi - Confidi della regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste.
Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75); 
        ad avviso della Regione Valle d'Aosta sarebbe venuto meno  il
vincolo di destinazione  sottostante  all'apporto  finanziario  delle
regione ai consorzi di garanzia  collettiva  dei  fidi  previsto  dal
poc'anzi citato art. 1 della legge regionale n. 21 del 2011; 
        piu' precisamente, la disposizione  di  legge  regionale  ora
richiamata  prevede  quanto  segue:  «La   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, al fine di  favorire  lo  sviluppo  economico
delle  imprese  e  l'attivita'  dei  soggetti  esercenti  le   libere
professioni  operanti   sul   territorio   regionale,   promuove   la
concessione  di  contributi  a  favore  di  imprese   e   di   liberi
professionisti per il tramite degli enti di garanzia  collettiva  dei
Fidi, di seguito denominati Confidi, ai quali la regione  ha  aderito
ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 (Adesione  della
regione al Consorzio garanzia fidi fra gli  industriali  della  Valle
d'Aosta. Concessione di garanzia  fideiussoria  e  di  contributo  in
conto interessi), 16 giugno 1978, n. 22 (Adesione  della  regione  al
Consorzio garanzia fidi fra  gli  albergatori  della  Valle  d'Aosta.
Concessione  di  garanzia  fideiussoria  e  di  contributo  in  conto
interessi),  16  giugno  1978,  n.  23  (Adesione  della  regione  al
Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle
d'Aosta. Concessione di garanzia  fideiussoria  e  di  contributo  in
conto interessi), 16 giugno 1978, n. 25 (Adesione  della  regione  al
Consorzio Confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta. Concessione
di garanzia fideiussoria e di  contributo  in  conto  interessi),  24
agosto 1982, n. 43 (Adesione della regione al Consorzio garanzia fidi
fra gli agricoltori della  Valle  d'Aosta.  Concessione  di  garanzia
fideiussoria e di contributo in conto interessi), nonche' ai  Confidi
risultanti da future aggregazioni o  fusioni  dei  medesimi,  purche'
iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'art.  106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia)»; 
        secondo la regione la perdita dei presupposti per la  propria
adesione  al  consorzio  collettivo  di   garanzia   prevista   dalla
disposizione di legge regionale ora richiamata sarebbe conseguente al
fatto che il consorzio originariamente sovvenuto,  Confidi  Commercio
turismo e servizi Valle d'Aosta, si e' fuso  per  incorporazione  nel
Consorzio piemontese Ascomfidi  Piemonte  soc.  coop.,  consorzio  di
garanzia  collettiva  avente  sede  ed  operante  al  di  fuori   del
territorio  regionale,  dando  cosi'  luogo  alla   creazione   della
Ascomfidi Nord-ovest, soggetto ricorrente nel presente giudizio (atto
di fusione ex art. 2504 codice civile stipulato in  data  29  gennaio
2016); 
        la ragione del venir meno del vincolo di  destinazione  degli
apporti partecipativi e finanziari regionali al consorzio di garanzia
collettiva e' stata esposta sin dal  primo  atto  di  recupero  (nota
dell'assessore al bilancio, finanze e  patrimonio  del  28  settembre
2015, protollo n. 13887/fin), quando la fusione  non  si  era  ancora
perfezionata; 
        in questo documento si dichiara che «da fusione (...) con  un
Consorzio operante al di fuori del territorio valdostano comporta  il
venir meno dei presupposto per  l'adesione  della  regionale  di  cui
all'art. 1 della legge regionale  21/2011,  finalizzata,  come  noto,
mediante le risorse attribuite, "a  favorire  lo  sviluppo  economico
delle  imprese  e  l'attivita'  dei  soggetti  esercenti  le   libere
professioni operanti sul territorio regionale"»; 
        la regione ha  poi  ribadito  la  propria  posizione  in  una
successiva nota dirigenziale (n. di protocollo 5237/fin del 4  aprile
2016, in cui, nel «confermare la richiesta di restituzione dei  fondi
gia' formulata», ha richiamato a  fondamento  della  propria  pretesa
l'art. 3, comma 10-ter, della legge regionale 18 gennaio 2010,  n.  2
(Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed  urgenti  in
funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e  alle  imprese  di
cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi),
introdotto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale  11  dicembre
2015, n. 19 [Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta  (Legge  finanziaria
per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali]; 
        in base alla disposizione di legge regionale sopravvenuta: «A
partire  dall'esercizio  finanziario  2015  e,  successivamente,   al
termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi
rischi e non utilizzate per le finalita' di citi all'art. 2, commi  7
e 8, della legge regionale n. 1/2009, come certificate  dal  collegio
sindacale, comprensive degli interessi  maturati  o  di  qualsivoglia
altra utilita' o  ricavo  connessi,  devono  essere  restituite  alla
regione entro tre mesi dalla chiusura  del  relativo  esercizio,  per
essere da essa destinate al sostegno delle piccole  e  medie  imprese
operanti nel territorio regionale»; 
        l'art. 25, comma 1, della legge regionali n. 19 del 2015,  ha
a sua volta aggiunto all'art. 3 della legge regionale n. 2  del  2010
il comma 10-bis, il quale e' cosi' formulato «Al  fine  di  garantire
l'effettiva destinazione  delle  risorse  erogate  dalla  regione  ai
Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta,  ai  sensi  dell'art.  2,
commi  7  e  8,  della  legge  regionale  n.  1/2009,   al   sostegno
dell'accesso al credito delle piccole e medie  imprese  operanti  nel
territorio regionale, i fondi rischi presso di essi  costituiti  sono
restituiti alla regione, oltre che nei casi di cui al comma 10, anche
nei casi di operazioni di fusione tra i  predetti  Consorzi  garanzia
fidi con Confidi operanti o aventi sede al di  fuori  del  territorio
regionale, nei limiti e secondo le modalita' di cui al comma  10-ter,
in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della  fusione,
i  predetti  fondi  rischi  non  possono  essere  utilizzati  per  la
concessione di nuove garanzie»; 
        il  comma  10  richiamato   da   quest'ultima   disposizione,
preesistente  alle  aggiunte  introdotte   nel   2015,   prevede   la
restituzione alla regione dei «fondi rischi presso di essi costituiti
ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 8,  della  legge
regionale n. 1/2009» per  l'ipotesi  di  «liquidazione  dei  Consorzi
Garanzia Fidi della Valle d'Aosta»; 
        a completamento del quadro nolmativo rilevante nella presente
controversia va quindi soggiunto che il comma 3  dell'art.  25  della
novella del 2015 ha previsto che le  disposizioni  da  essa  aggiunte
all'art. 3, comma 10 legge regionale n. 2 del 2010, e cioe' i «10-bis
e 10-ter (...) si applicano alle operazioni di fitsioni deliberate  a
far data dal 1° gennaio 2015»; 
        nel proporre motivi aggiunti contro la conferma del  recupero
delle  risorse  regionale  Ascomfidi  Nord-ovest  ha  anche   dedotto
l'incostituzionalita'  delle  disposizioni  introdotte  dalla   legge
regionale n. 19 del 2015 ora richiamate; 
        l'impugnazione e' stata respinta dal Tribunale amministrativo
regionale della Valle d'Aosta, adito in primo  grado,  che  ha  anche
ritenuto  manifestamente  infondate  le  questioni  di   legittimita'
costituzionale prospettate dal consorzio ricorrente; 
        Ascomfidi  Nord-ovest  ha  riproposto  le   proprie   censure
nell'appello davanti a questo Consiglio di Stato, ivi comprese quelle
di incostituzionalita' poc'anzi esposte; 
        con sentenza non definitiva  deliberata  in  pari  data  alla
presente  ordinanza  questa  sezione  ha  respinto  la   censura   di
incompetenza relativa degli atti impugnati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
        diversamente da quanto ritenuto dal giudice di  primo  grado,
le questioni di  legittimita'  costituzionale  dedotte  da  Ascomfidi
Nord-ovest nei confronti della legislazione regionale intervenuta nel
corso del presente giudizio  sono  ritenute  da  questa  sezione  non
manifestamente infondate, oltre che rilevanti nel presente  giudizio,
ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); 
        tale positiva delibazione  si  indirizza  all'art.  3,  commi
10-bis e 10-ter, legge  regionale n.  2  del  2010,  come  introdotto
dall'art. 25, comma 2, legge regionale n. 19 del 2015, e al  comma  3
di quest'ultima disposizione; 
        la rilevanza di queste disposizioni di legge regionale  nella
presente controversia discende dal fatto che esse sono state poste  a
base dei provvedimenti impugnati ed  in  particolare  della  conferma
dell'intimazione   alla   restituzione   delle   risorse    regionali
accantonante nel fondo rischi ex legge regionale n. 1  del  2009,  di
Ascomfidi Nord-ovest; 
        sul punto va precisato che, al  di  la'  del  richiamo  nella
citata nota regionale n. di protocollo 5237/fin del 4 aprile 2016, al
solo art. 3, comma 10-ter, legge regionale n. 2 del 2010, la  pretesa
restitutoria portata da questo provvedimento si fonda  sul  complesso
di tutte queste disposizioni; 
        infatti, mentre il comma 10-ter precisa gli importi del fondo
rischi ex legge regionale n. 1 del 2009 da restituire alla regione, i
tempi e  la  conseguente  destinazione  delle  somme  recuperate,  il
precedente comma 10-bis del medesimo art. 3 legge regionale n. 2  del
2010 estende al caso gia' previsto dal precedente  comma  10  in  cui
tale restituzione  e'  dovuta,  consistente  nella  liquidazione  dei
consorzio di garanzia collettiva  della  Valle  d'Aosta,  l'ulteriore
ipotesi - qui verificatasi - della «fitsione tra i predetti  Consorzi
garanzia fidi con Confidi operanti o aventi  sede  al  di  fuori  del
territorio regionale»; 
        il medesimo comma 10-ter precisa  che  gia'  «dalla  data  di
deliberazione della fitsione, i  fondi  rischi  «non  possono  essere
utilizzati per la concessione di nuove garanzie»; 
        inoltre, in deroga alla disposizione di chiusura della  legge
regionale n. 19 del 2016, secondo cui la stessa «entra in  vigore  il
1° gennaio 2016» (art. 47), il comma 3 dell'art. 25  prevede  che  le
norme di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 legge regionale  n.
2 del 2010 «si applicano alle operazioni di fitsioni deliberate a far
data dal 1° gennaio 2015»; 
        la perdurante vigenza delle disposizioni in  esame,  poste  a
base dei provvedimenti regionali oggetto del  presente  giudizio,  e'
dunque ostativa all'accoglimento dei motivi di impugnazione  proposti
nei  confronti  di  questi  ultimi  dal  consorzio  confidi   odierno
appellante; 
        sul requisito della non manifesta  infondatezza  si  premette
innanzitutto che non e' possibile alcuna interpretazione  alternativa
a quella fatta propria dalla Regione Valle d'Aosta nei  provvedimenti
impugnati da Ascomfidi Nord-ovest; 
        infatti,  quale  soggetto  risultante  dalla  fusione  di  un
consorzio di garanzia  collettiva  della  medesima  regione,  Confidi
Commercio turismo e servizi Valle d'Aosta, soggetto incorporato,  con
altro consorzio operante al di fuori del territorio  di  quest'ultima
(Consorzio  piemontese  Ascomfidi  Piemonte  soc.  coop.),  Ascomfidi
Nord-ovest e'  inderogabilmente  tenuto  a  restituire  le  somme  di
provenienza regionale  ed  accantonate  sul  fondo  rischi  ex  legge
regionale n. 1 del 2009 a favore del soggetto incorporato, poiche' la
vicenda societaria  da  cui  tale  nuovo  ente  societario  e'  stato
costituito rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 3,  comma  10-bis,
legge n. 21 del  2010,  dacche'  la  conseguente  applicazione  della
restituzione dei fondi imposta dal successivo comma 10-ter; 
        tuttavia,  il  comma  10-bis  reca  una  norma   che   appare
innanzitutto  irragionevole   e   foriera   di   una   ingiustificata
equiparazione di situazioni diverse, rilevante ai fini del  contrasto
con l'art. 3, comma 2, Cost., nella  parte  in  cui,  ai  fini  della
restituzione del fondo rischi  alimentato  da  contributi  regionali,
aggiunge al caso gia' previsto dal comma 10  della  liquidazione  del
consorzio di garanzia collettiva quello della sua fusione  con  altri
soggetti operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale; 
        come infatti si sottolinea nell'appello, nel  primo  caso  la
restituzione dei contributi erogati dalla regione si  giustifica  dal
sopravvenire di una causa di  estinzione  del  soggetto  che  avrebbe
dovuto impiegarli per le finalita' enunciate dalla legge regionale n.
21 del 2011, di sostegno ad imprese  e  professionisti  operanti  nel
territorio regionale; 
        la  quale  causa  di  estinzione   consiste   appunto   nella
liquidazione del consorzio; 
        diverso e non assimilabile a quest'ultima ipotesi e' tuttavia
caso della fusione, previsto dal sopravvenuto art. 10-bis,  non  puo'
infatti affermarsi che per effetto di  tale  operazione  il  sostegno
alle realta' economiche operanti in Valle d'Aosta venga meno; 
        al riguardo Ascomfidi Nord-ovest sottolinea,  senza  che  sul
punto vi siano contestazioni da parte della regione  resistente,  che
nell'ambito  del  procedimento  di  fusione   si   e'   espressamente
prefigurato il mantenimento delle due distinte aree  di  operativita'
dei consorzi confidi partecipanti all'operazione straordinaria ed  in
particolare che da un punto di vista organizzativo il futuro  Confidi
operera'  su  due  diverse  localizzazioni,  Aosta  e  Torino,  senza
sovrapposizioni, duplicazioni o ridondanze, in  quanto  le  attivita'
operative verranno assegnate in modo organico a  ciascuna  delle  due
unita' territoriali, al fine di  garantire,  attraverso  il  rispetto
della completezza e unicita'  dei  processi  la  migliore  efficienza
della gestione nel suo complesso (cosi' la relazione Illustrativa  ex
art. 2501-quinquies cod. civ.); 
        dall'esposizione   delle   ragioni   giustificatrici    della
concentrazione  societaria  tra  i  due  diversi  consorzi   confidi,
nell'ambito del relativo procedimento, emerge dunque  l'obiettivo  di
mantenere  distinte  le  rispettive  sfere  operative   preesistenti,
malgrado l'unificazione soggettiva, patrimoniale ed  economica  cosi'
realizzata; 
        la circostanza in questione appare decisiva  nell'evidenziare
il vizio di disparita' di trattamento,  integrato  dell'irragionevole
assimilazione sul piano normativo  di  fattispecie  diverse,  da  cui
sembrerebbero affette le disposizioni di legge  regionale  censurate:
essa evidenzia in particolare che  l'incorporazione  di  consorzi  di
garanzia collettiva valdostani in soggetti operanti al di  fuori  del
territorio non costituisce ragione sufficiente  per  ritenere  venuto
meno il fine di sostegno agli  operatori  economici  con  sede  nella
regione enunciato dall'art. 1 legge regionale n. 21 del 2011; 
        piu' in generale l'equiparazione  della  fusione  all'ipotesi
della liquidazione si pone in contrasto  con  la  natura  di  vicenda
evolutivo-modificativa della societa' della prima,  quale  ricavabile
dall'art. 2504-bis, comma 1, codice civile (secondo cui: «La societa'
che risulta dalla fisione o quella incorporante assumono i diritti  e
gli obblighi delle societa' partecipanti alla fusione, proseguendo in
tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»)  -
come peraltro pacifico nel diritto vivente (ex multis:  Cass.,  civ.,
SS.UU., ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637;  I,  3  maggio  2010,  n.
10653; III, 11 dicembre 2013, n. 27762; sez. lav. 15  febbraio  2013,
n. 3820); 
        vicenda di carattere evolutivo-modificativo che e' antitetica
alla natura invece estintiva della liquidazione  societaria,  per  la
quale la restituzione dei contributi regionali e'  dunque  pienamente
giustificata; 
        ad  ulteriore  sostegno  dell'irragionevolezza  delle   norme
introdotte con legge  regionale  n.  19  del  2015  e  rilevanti  nel
presente  giudizio  la  Ascomfidi  Nord-ovest  sottolinea,  in   modo
puntuale, che ai sensi dell'art. 13, commi 39 e 42, del decreto-legge
30 settembre 2003, n.  269  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo
sviluppo e per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici;
convertito dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326),  i  consorzi  di
garanzia collettiva possono «fondersi con altri confidi; 
        comunque costituiti» (comma 39); e che  tale  operazione  non
comporta «in alcun caso  per  i  contributi  e  i  fondi  di  origine
pubblica una violazione dei  vincoli  di  destinazione  eventualmente
sussistenti» (comma 42); 
        deve poi evidenziarsi che le medesime disposizioni  dell'art.
13 decreto-legge n. 269 del 2003 non solo garantiscono che i  vincoli
di destinazione carattere pubblicistico sulle risorse patrimoniali  e
finanziarie dei consorzi di garanzia collettiva permangano inalterati
nel corso delle vicende modificative interessanti tali  soggetti,  ma
hanno il  chiaro  scopo  di  incoraggiare  operazioni  di  queste  ed
ulteriori forme aggregazione tra consorzi confidi; 
        infatti,  citato  comma  39  prevede  che  alle  fusioni  tra
consorzi della  specie  abbiano  carattere  eterogeneo  e  cioe'  che
possano partecipare anche  altri  soggetti  (societa',  associazioni,
anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi  dai  confidi),
purche' il soggetto risultante dalla fusione sia  un  confidi  o  una
banca cooperativa; il successivo comma 40, nel  richiamare  le  norme
del  codice  civile  sulla  fusione,  ne  semplifica  le   modalita',
attraverso la dispensa dall'obbligo di presentare la relazione  degli
esperti ex art. 2501-sexies cod. civ.; il comma 41 prevede deroghe ai
quorum assembleari richiesti dal medesimo codice civile per  adottare
la delibera di fusione; 
        all'irrazionalita' e ingiustificata disparita' di trattamento
finora  evidenziate  si  aggiunge  quindi  anche  la  violazione  dei
principi generali in materia  stabiliti  dal  legislatore  nazionale,
nelle disposizioni in esame, per cui' anche sotto questo  profilo  va
posta la questione di costituzionalita' delle disposizioni  di  legge
regionale in esame; 
        al medesimo riguardo appare in apice violata la  liberta'  di
impresa sancita dall'art. 41 Cost.; 
        se  infatti  deve  ritenersi  in   astratto   consentito   al
legislatore dettare norme a tutela dei vincoli di destinazione  delle
risorse erogate al consorzio di garanzia  collettiva,  questo  potere
non puo' nondimeno esorbitare dai limiti di coerenza ad esso  sottesi
ed arrivare a privare il consorzio di quell'autonomia di  scelta  che
puo' ragionevolmente  indirizzarsi  verso  l'aggregazione  con  altri
soggetti operanti nel settore della  garanzia  collettiva  dei  fidi,
sulla base degli strumenti previsti dalla legge  nazionale  (art.  13
decreto-legge  n.  269  del  2003  sopra  esaminato),  attraverso  la
sproporzionata  conseguenza   della   restituzione   dei   contributi
pubblici, fondamentali per l'operativita' dei consorzi  confidi,  pur
in assenza di pregiudizi  per  i  vincoli  di  destinazione  di  tali
risorse; 
        la violazione della liberta' di  impresa  e'  in  particolare
ravvisabile nell'automatismo  irragionevole,  oltre  che  palesemente
contrastante con i principi della legislazione nazionale in  materia,
posto dalle disposizioni di legge regionale censurate, tra la fusione
del consorzio confidi valdostano con soggetti aventi sede ed operanti
al di fuori del territorio della Valle d'Aosta e  il  supposto  venir
meno delle finalita' dell'adesione regionale al  consorzio  enunciate
dall'art. l legge ragionale n. 21 del 2011; 
        infine, sono del pari non manifestamente infondati i dubbi di
costituzionalita'  prospettati  da  Ascomfidi  Nord-ovest  sotto   il
profilo della violazione del diritto di agire in  giudizio  a  tutela
dei propri interessi legittimi, ai sensi degli  ai  24  e  113  della
Costituzione; 
        la non manifesta infondatezza di tali censure si desume dalla
natura  di   legge-provvedimento   delle   disposizioni   della legge
regionale n. 19 del 2015 censurate  nel  presente  giudizio  e  dalla
sottostante volonta' della Regione Valle d'Aosta  di  interferire  in
quest'ultimo e consolidare in via  legislativa  la  lesione  arrecata
all'odierna appellante attraverso i provvedimenti  impugnati  con  il
ricorso introduttivo; 
        questa volonta' si desume in  particolare  dalla  circostanze
che la legge in questione, finanziaria per il triennio 2016  -  2018,
e' destinata ad avere effetti, coerentemente con le relative natura e
finalita', per gli anni interessati della manovra di finanza pubblica
regionale, tant'e' vero che  il  sopra  citato  art.  47  ne  dispone
l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
        nel contesto di  questa  legge  di  bilancio,  nondimeno,  il
parimenti citato art. 25, comma 3,  reca  una  norma  dichiaratamente
retroattiva, in forza della quale i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3
legge regionale n. 2 del 2010,  aggiunti  dai  commi  precedenti  «si
applicano alle operazioni di fusioni deliberate a  far  data  dal  1°
gennaio 2015»; 
        nel dichiarare non manifestamente fondata la questione  sotto
questo profilo il Tribunale amministrativo  della  Valle  d'Aosta  ha
rilevato che tale norma non ha trovato pratica applicazione nel  caso
di specie, poiche' la fusione si e' perfezionata con l'atto  ex  art.
2504 codice civile in data 29 gennaio 2016, e dunque quando  i  commi
10-bis e 10-ter dell'art. 3 legge regionale n. 2 del 2010 erano  gia'
in vigore; 
        il punto decisivo non e' tuttavia questo, ma la volonta'  che
da tale norma retroattiva traspare della  Regione  Valle  d'Aosta  di
precludere alla Ascomfidi Nord-ovest ogni tutela  giurisdizionale  in
sede  amministrativa  e  di  intervenire  nel  contenzioso   pendente
attraverso la propria potesta' legislativa; 
        una simile volonta' si ricava in particolare dal fatto che al
momento dell'emanazione della legge finanziaria triennale  l'atto  di
fusione non era stato  ancora  stipulato,  ma  nondimeno  la  regione
resistente era a conoscenza del procedimento di fusione gia' avviato,
come si evince dalla corrispondenza con il Confidi Commercio  turismo
e servizi Valle d'Aosta - la  sopra  menzionata  nota  dell'assessore
regionale n. di  protocollo  n.  13387/fin  del  28  settembre  2015,
impugnata da Ascomfidi Nord-ovest con il ricorso  introduttivo  -  in
cui l'ipotesi della fusione e' espressamente menzionata e per  questa
ragione  viene  fonuulata,  per  la  prima  volta,  la  richiesta  di
restituzione  delle  somme  accantonate  al  fondo  rischi  ex  legge
regionale n. 1 del 2009; 
        quindi, non potendo la medesima  regione  sapere  al  momento
dell'approvazione della finanziaria triennale quando  la  fusione  si
sarebbe perfezionata, la stessa  ha  inteso  comunque  estendere  sul
piano temporale il proprio potere di  restituzione  delle  somme  per
quelle  operazioni  di  fusione   dei   consorzi   confidi   comunque
«deliberate  a  far   data   dal   1°   gennaio   2015»,   in   vista
dell'applicazione dello stesso nei confronti dell'odierno appellante,
come poi in effetti avvenuto; 
        la volonta' della regione  di  «legificare»  i  provvedimenti
gia' adottati  ed  impugnati  appare  evidente,  in  particolare  dal
carattere  estemporaneo  di  tale  norma  retroattiva  rispetto  alla
manovra finanziaria,  cosi'  come  e'  manifesta  l'interferenza  nel
contenzioso, gia' pendente quando la  manovra  finanziaria  e'  stata
approvata; 
        per le ragioni ora esposte si impone la rimessione alla Corte
costituzionale della questione di costituzionalita'  delle  norme  di
legge regionale censurate anche sotto il profilo della violazione del
diritto di azione contro la pubblica amministrazione ex articoli 24 e
113    Cost.,    consumatasi    attraverso    l'adozione    di    una
legge-provvedimento con destinatario predeterminato (va ricordato che
secondo la giurisprudenza della Corte  quest'ultima  ipotesi  ricorre
appunto quando con una previsione normativa di contenuto  particolare
e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, e cosi' si
attrae  alla  sfera  legislativa  quanto  e'   normalmente   affidato
all'autorita'  amministrativa  (ex  multis:  Corte  costituzionale  3
ottobre 2016, n. 214); 
        per la medesima ragione l'art. 25, comma 3,  legge  regionale
n. 19 del 2015 appare  porsi  in  contrasto  con  il  diritto  ad  un
processo equo, enunciato  dall'art.  6  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848 - norma interposta  rispetto
al  vincolo  del  rispetto  degli  obblighi  internazionali   sancito
dall'art. 117 della Costituzione; 
        non  risulta  per  contro  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  da   Ascofidi
Nord-ovest  nei  confronti  delle  medesime  disposizioni  di   legge
regionale in relazione  all'117,  comma  2,  lettera  e)  Cost.,  per
violazione della competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
«tutela del risparmio», trattandosi di ambito materiale estraneo alla
presente fattispecie; 
        nelle    more    della    definizione    dell'incidente    di
costituzionalita' il presente giudizio resta sospeso;